LO STATUTO

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione di Promozione Sociale denominata UTEM Università per Tutte le Età del Manzanese. A.P.S. avente sede legale in Manzano Via Giulio Braida n° 2.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è indipendente e autonoma, non persegue scopi di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed organizza la propria attività con modalità secondo principi di democraticità e di partecipazione,

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L’Associazione opera nel settore culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

  • a) promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei propri associati, il loro benessere psico-fisico e la loro partecipazione alla vita civile e sociale attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, di aggregazione e incontro;

  • b) attuare servizi per lo svolgimento di tali attività;

  • c) favorire lo svolgersi dell’attività associativa in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze mediante corsi, laboratori, convegni, conferenze, mostre, visite d’istruzione, manifestazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative per lo sviluppo della formazione e per il confronto fra culture generazionali e diverse, oppure stipulare convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell’iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

  • Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • Quote associative,

  • Rendite patrimoniali,

  • Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,

  • Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

  • Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione d beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D. Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

  1. Soci fondatori

  2. Soci onorari

  3. Soci ordinari

  4. Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

  • perdita dei requisiti per l’ammissione;

  • per dichiarazione di interdizione o inabilità;

  • mancato versamento della quota associativa;

  • comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi;

b) di essere eletti alle cariche direttive;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

d) a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;

e) a frequentare i locali della dell’associazione;

g) di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;

b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

e) L’organo di Controllo

Art. 8

L’Assemblea Ordinaria dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,

b) approvare la relazione morale del Presidente,

c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organo di Controllo

d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,

e) modificare lo statuto,

f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall’art. 8). L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 15 membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 5 (cinque) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente e preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

  1. promuovere l’attività dell’associazione;

  2. deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

  3. deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;

  4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  5. proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

  1. determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci,

  2. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l’associazione dovrà tenere:

  • il libro dei soci

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro così come previsto dall’art. 31 del D.gs. sopracitato.

Art. 15

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All’entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

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